Sez. 1, Sentenza n. 12662 del 29/05/2007 (Rv. 600222 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Disciplina dell'immigrazione - Espulsione amministrativa - Successivo divieto di reingresso - Ottemperanza - Prova - Oggetto - Decorrenza del termine.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione, e con riguardo all'espulsione amministrativa prevista dall'art. 13 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, ai fini dell'ottemperanza al divieto di reingresso dello straniero espulso di cui al comma 14, non è sufficiente che questi abbia provato di essere uscito dal territorio nazionale a seguito del provvedimento di espulsione, dovendo anche risultare, quantomeno in via presuntiva, che tale allontanamento non sia stato temporaneo e si sia protratto per tutto il tempo - decorrente dalla data di esecuzione del provvedimento - previsto dalla norma.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)