Sez. 1, Sentenza n. 25360 del 29/11/2006 (Rv. 595194 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Opposizione - Titolo di soggiorno - Decorrenza del termine per la richiesta - Data di ingresso in Italia - Prova - Onere - Spettanza allo straniero - Modalità - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di opposizione al decreto di espulsione amministrativa dello straniero, al fine di verificare la decorrenza del termine per la richiesta del titolo di soggiorno, di cui agli artt. 5, comma secondo, e 13, comma secondo, lett. b), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("in parte qua" non modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), incombe sullo straniero, colto in Italia senza il permesso di soggiorno, l'onere di provare la data di ingresso nel territorio nazionale, la cui certificazione si ottiene, ai sensi dell'art. 7, comma secondo, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, con previsione inderogabile, mediante l'apposizione sul passaporto del timbro di ingresso, specificativo della data, che il personale addetto ai varchi di frontiera è obbligato ad apporre a richiesta, al fine di consentire a chi entri legalmente nel territorio dello Stato (munito di passaporto e visto di ingresso) l'accertamento "pubblico" della data di tale ingresso. (Nella fattispecie, relativa a trattenimento nel territorio dello Stato in assenza di richiesta di permesso di soggiorno, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha confermato il decreto del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione escludendo che la documentazione fornita dall'interessato a dimostrazione che il suo ingresso in Italia era avvenuto da meno di otto giorni - documentazione consistente nella copia di una fattura rilasciata da un albergo tedesco e da due ricevute rilasciate da un ristorante tedesco asseritamente comprovanti la presenza dello straniero in Germania in data compresa negli otto giorni precedenti la emissione del provvedimento di espulsione - costituisse valida prova).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)