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Sez. T, Ordinanza n. 22916 del 08/08/2025 (Rv. 675507-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITA' PER LA PROPOSIZIONE | Accise - Atto sanzionatorio ex art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Termine notifica ex art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Prova della notifica - Distinta cumulativa Poste italiane - Idoneità - Fondamento. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2025-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675507-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITA' PER LA PROPOSIZIONE

In tema di accise sull'energia elettrica, l'atto sanzionatorio, di cui all'art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, dev'essere notificato, ex art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi; la prova della tempestività della notifica può essere fornita dall'Amministrazione attraverso la produzione in giudizio della distinta di invio di più raccomandate, munita di timbro datario di Poste Italiane, non ostandovi la natura recettizia dell'atto sanzionatorio, in quanto l'interesse del notificante a non vedersi imputare le conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi (l'Ufficio postale), che intervengano nella fase di trasmissione dell'atto, va bilanciato con quello del destinatario (il contribuente sanzionato) a non essere impedito nell'esercizio dei propri diritti di difesa, che possono essere compiutamente fatti valere solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo.

Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 59 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)