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Sez. U - , Sentenza n. 12332 del 17/05/2017 (Rv. 644252 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio - Principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario dell’atto - Applicabilità – Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644252-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia – tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto conseguire l’interruzione del termine di decadenza del potere di accertamento e contestazione in materia di intermediazione finanziaria alla mera spedizione a mezzo posta dell’atto di contestazione degli addebiti, e non al momento in cui il destinatario ne aveva avuto effettiva conoscenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)