Sez. L, Sentenza n. 12178 del 25/11/1995 (Rv. 494805 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Visite di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia - Compensi dovuti ai medici incaricati - Determinazione - Convenzioni stipulate ai sensi dei commi nono e decimo dell'art. 5 del D.L. n. 463 del 1983 - Natura giuridica - Disparità di trattamento quale vizio di eccesso di potere rispetto ai compensi previsti dal D.M. 15 luglio 1986 per i medici incaricati dall'I.N.P.S. - Irrilevanza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Non rileva, nelle convenzioni fra u.s.l. e medici, aventi ad oggetto le visite di controllo delle assenze per malattia dei lavoratori subordinati, la disparità di trattamento quale vizio di eccesso di potere (nella specie invocata con riferimento al trattamento economico previsto dal d.m. 15 luglio 1986 per i medici iscritti nelle liste dell'I.N.P.S. che svolgono la medesima attività di controllo), atteso che tale vizio riguarda soltanto gli atti amministrativi, mentre le convenzioni suddette hanno natura privatistica.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 15/07/1986
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)