diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11228 del 28/08/2000 (Rv. 539802 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Credito risarcitorio del danneggiato verso il danneggiante fallito e rivalutazione dello stesso - Espressione in termini monetari alla data di dichiarazione del fallimento - Necessità - Credito del danneggiante assicurato, verso l'assicuratore - Interessi dalla data del fallimento - Spettanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539802-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE

Il credito risarcitorio del danneggiato verso il fallito, in forza della regola della cristallizzazione dei crediti al momento della dichiarazione di fallimento, deve essere espresso in termini monetari alla data della dichiarazione di fallimento, con riferimento alla quale deve calcolarsi anche la rivalutazione monetaria; tale criterio non si applica, invece, alla liquidazione del debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, il cui patrimonio deve essere tenuto indenne e che, una volta tornato in bonis, è tenuto al pagamento degli interessi, il cui corso è sospeso solo agli effetti del concorso; pertanto, sul debito dell'assicuratore devono computarsi gli interessi a decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento, cui si riferisce la liquidazione del danno in favore del danneggiato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)