Sez. 1, Sentenza n. 9066 del 29/07/1992 (Rv. 478381 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - In genere | Credito risarcitorio verso il fallito e rivalutazione dello stesso - Espressione in termini monetari alla data di dichiarazione del fallimento - Necessità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - In genere
Il credito risarcitorio verso il fallito, ancorché di valore, non è sottratto alla regola della cristallizzazione dei crediti al momento della dichiarazione di fallimento, in applicazione del generale, principio della "par condicio" od in mancanza di deroga espressa (restando preclusa, per la loro specialità, l'estensione analogica delle peculiari disposizioni inerenti ai crediti di lavoro). Pertanto, il suddetto credito deve essere espresso in termini monetari alla data della dichiarazione di fallimento, con riferimento alla quale deve pure calcolarsi la rivalutazione monetaria.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)