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Sez. U, Sentenza n. 950 del 01/02/1991 (Rv. 470726 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Contributo dello Stato | Controversie - Devoluzione alle commissioni di vigilanza - Limiti temporali.
Stato
decisa il 1991-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470726-01

Edilizia popolare ed economica - Contributo dello Stato

Per le controversie inerenti al rapporto tra socio e cooperativa edilizia operante con contributo dello Stato, ovvero tra soci della cooperativa medesima, di cui all'art. 131 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, il limite temporale della devoluzione alle apposite commissioni di vigilanza, e poi al giudice amministrativo sul ricorso contro le determinazioni di tali commissioni, in deroga alla giurisdizione del giudice ordinario, è segnato dalla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, non rilevando, pertanto, né la consegna dell'alloggio, né il mero frazionamento del mutuo (ancorché accompagnato dal pagamento di quote di esso da parte del singolo assegnatario, prima di detta stipulazione).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 133

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)