Sez. U, Sentenza n. 8584 del 05/09/1997 (Rv. 507584 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Controversie relative alla spettanza della qualità di socio di cooperativa ammessa a contributo statale - Mancata stipulazione del mutuo individuale relativo al socio interessato - Giurisdizione ordinaria - Esclusione - Devoluzione della controversia alle commissioni di vigilanza e, in sede giurisdizionale, al giudice amministrativo - Necessità - Stipulazione del mutuo individuale da parte di altro o altri soci - Ininfluenza.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di edilizia economica e popolare, la devoluzione in via amministrativa alle commissioni di vigilanza, e poi - in sede giurisdizionale e in via di impugnazione dei provvedimenti di tali commissioni - al giudice amministrativo a norma dell'art. 131 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, delle controversie relative alla spettanza o meno della qualità di socio di cooperativa edilizia a contributo erariale qualora il socio medesimo non abbia conseguito l'assegnazione in proprietà e stipulato il mutuo individuale, non trova deroga in favore della giurisdizione del giudice ordinario per effetto della stipulazione del mutuo individuale da parte di altro o altri soci, dovendo intendersi riferita al mutuo del socio interessato la limitazione temporale posta dal successivo articolo 133, e non configurandosi controversia condominiale ai sensi dell'art. 239 del medesimo t.u..
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 133, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 239
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)