Sez. 3, Sentenza n. 527 del 02/03/1971 (Rv. 350212 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE.*
A norma dell'art 1 della legge 25 giugno 1949 n 353, deve considerarsi coltivatore diretto l'affittuario che coltivi un determinato podere con il lavoro proprio e della famiglia, applicandovi almeno un terzo della forza lavorativa occorrente per le normali necessita di lavorazione. La proroga prevista dalla predetta legge compete all'affittuario coltivatore diretto, anche se egli faccia uso di mezzi meccanici per la coltivazione del fondo, costituendo tali mezzi un portato normale del moderno progresso, anche in agricoltura. (V 3329'69, mass n 343384).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)