diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3329 del 14/10/1969 (Rv. 343384 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343384-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE.*

La nozione di affittuario coltivatore diretto, a cui deve farsi riferimento in materia di proroga, non coincide con quella che e dato desumere dalle Disposizioni del codice civile. Invero, mentre l'art 2083 cod civ annovera i coltivatori diretti del fondo fra i piccoli imprenditori e l'art 1647 dello stesso codice prevede che il fondo coltivato non superi un certo limite di estensione, l'art 1 della legge 25 giugno 1949, n 353, attribuisce il diritto alla proroga ad ogni affittuario il quale coltivi il fondo con il lavoro proprio e della famiglia, sempreche tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita di coltivazione del fondo. Pertanto, purche sussista tale rapporto di proporzionalita, la qualita di affittuario coltivatore diretto puo essere riconosciuta anche a colui che conduca un podere di notevole estensione. Nel concetto di forza lavorativa rientra anche quella che si esplica da parte del capo o di uno dei componenti della famiglia nella direzione della azienda agricola, mentre non ha Rilevanza il fatto che l'affittuario esplichi, anche in modo prevalente, un'attivita diversa da quella agricola e non e escluso, nelle normali necessita di coltivazione del podere, l'uso di mezzi animali o meccanici. (V 2985-68, massima n 335810 4481-57 2908-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2083, Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)