diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 21531 del 15/10/2007 (Rv. 601163 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IN GENERE | Beni o diritti immobiliari - Valore risultante da trasferimenti, divisioni e perizie dell'ultimo triennio - Utilizzazione ai fini della rettifica - Necessità - Immodificabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601163-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IN GENERE

In tema di imposta sulle successioni e le donazioni, l'art. 34, comma terzo, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nella parte in cui prevede che, ai fini della rettifica del valore dei beni immobili, debba aversi riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni, non comporta l'immodificabilità del valore di mercato risultante da detti atti, ma si limita a ad indicare un parametro certo di confronto in base al quale l'Ufficio deve determinare il valore del bene in comune commercio: tale prescrizione deve pertanto ritenersi osservata non solo qualora, all'esito della verifica, quel valore venga confermato, ma anche nel caso in cui esso sia preso a base dell'ulteriore valutazione che l'Ufficio è tenuto a compiere, nell'esercizio del potere-dovere di controllo del valore dichiarato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)