Sez. L, Sentenza n. 22653 del 08/11/2016 (Rv. 641600 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Requisito dimensionale - Arco temporale di riferimento - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Ai fini della operatività della tutela reale, il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione dell'impresa con riferimento al periodo di tempo antecedente al licenziamento, senza che abbiano rilevanza le contingenti e occasionali contrazioni o espansioni del livello occupazionale aziendale. Ne consegue che l'ambito temporale di riferimento non può essere definito aprioristicamente, dovendosi avere riguardo alla concreta organizzazione produttiva ed alla sua collocazione nel mercato e, in tal senso, al tempo necessario in concreto e con riferimento a quello specifico momento per configurare una ragionevole stabilità occupazionale, con valutazione che, costituendo apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva assunto quale arco temporale l'anno anteriore all'intimazione del recesso e disatteso la prospettazione del datore di lavoro che, per un'impresa non soggetta a fluttuazioni stagionali, chiedeva aversi riguardo al semestre).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)