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Sez. L, Sentenza n. 2460 del 04/02/2014 (Rv. 630382 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Dimensione aziendale - Criterio della normale occupazione aziendale - Consistenza - Variazioni occasionali e contingenti del numero dei dipendenti - Rilevanza - Esclusione - Computo di tutti gli addetti - Limiti - Vincolo di subordinazione - Necessità.
Stato
decisa il 2014-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630382-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

Ai fini della operatività della tutela reale contro i licenziamenti individuali illegittimi, conseguente ai limiti dimensionali dell'organizzazione facente capo al datore di lavoro, il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione dell'impresa - avuto riguardo a tutto il personale ad essa legato da rapporto di subordinazione, con esclusione dei lavoratori meramente avventizi - con riferimento al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo di preavviso, senza che abbiano rilevanza le contingenti e occasionali contrazioni o espansioni del livello occupazionale aziendale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1979 num. 300 art. 18, Legge 20/05/1979 num. 300 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)