Sez. L, Sentenza n. 2460 del 04/02/2014 (Rv. 630382 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Dimensione aziendale - Criterio della normale occupazione aziendale - Consistenza - Variazioni occasionali e contingenti del numero dei dipendenti - Rilevanza - Esclusione - Computo di tutti gli addetti - Limiti - Vincolo di subordinazione - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Ai fini della operatività della tutela reale contro i licenziamenti individuali illegittimi, conseguente ai limiti dimensionali dell'organizzazione facente capo al datore di lavoro, il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione dell'impresa - avuto riguardo a tutto il personale ad essa legato da rapporto di subordinazione, con esclusione dei lavoratori meramente avventizi - con riferimento al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo di preavviso, senza che abbiano rilevanza le contingenti e occasionali contrazioni o espansioni del livello occupazionale aziendale.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1979 num. 300 art. 18, Legge 20/05/1979 num. 300 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)