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Sez. 6 - , Sentenza n. 17770 del 11/01/2018 Ud. (dep. 19/04/2018) Rv. 272973 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Motivi dichiarati assorbiti in sede di annullamento con rinvio - Obbligo del giudice del rinvio di riesaminarli - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2018-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272973-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga una parte dei motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere senza alcun vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello. (Fattispecie in cui nel giudizio rescindente la Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla configurabilità del dolo specifico del reato, demandando al giudizio di rinvio l'esame dell'eventuale sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, trattandosi di questione logicamente conseguenziale all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)