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Sez. 5 - , Sentenza n. 5509 del 08/01/2019 Ud. (dep. 04/02/2019) Rv. 275344 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Motivi dichiarati assorbiti in sede di annullamento con rinvio - Obbligo del giudice del rinvio di riesaminare anche le questioni oggetto dei motivi dichiarati assorbiti - Sussistenza - Motivi assorbiti di natura oggettiva - Estensione all'imputato non impugnante.
Stato
decisa il 2019-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275344-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga alcuni motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare ed a decidere senza alcun vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello; ne consegue che, in caso di accoglimento di un motivo non avente natura personale e, pertanto, esteso ai coimputati ex art. 587 cod. proc. pen., si estendono a questi ultimi anche i motivi assorbiti aventi natura oggettiva, una volta risolta, con efficacia generale, la questione logicamente presupposta che ne aveva determinato l'assorbimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)