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Sez. 5 - , Sentenza n. 18711 del 23/03/2021 Ud. (dep. 12/05/2021) Rv. 281044 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsa denuncia di smarrimento della patente di guida - Reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281044-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, recante l'attestazione di ricezione da parte dell'organo di polizia, perché l'attestazione stessa è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale ed ha una indubbia efficacia probatoria, in quanto presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Cod. Strada art. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)