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Sez. 5, Sentenza n. 7022 del 02/12/2010 Ud. (dep. 23/02/2011) Rv. 249832 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsa denuncia di smarrimento della patente di guida - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249832-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida presentata ai carabinieri considerato che la stessa attestazione di ricezione della denuncia è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale e riveste efficacia probatoria, costituendo presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)