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Sez. 2, Sentenza n. 3503 del 04/08/1977 (Rv. 387082 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - MORTE DI UNA DELLE PARTI - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA - TRASMISSIONE AGLI EREDI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI COSTORO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387082-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - MORTE DI UNA DELLE PARTI - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA - TRASMISSIONE AGLI EREDI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI COSTORO - SUSSISTENZA.*

Quando nel corso del giudizio muore una delle parti, la legittimazione, attiva e passiva, ad essa relativa si trasmette ai suoi eredi, i quali vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio necessario, fondato sulla base non della inscindibilita del rapporto sostanziale dedotto in causa ma della successione, nel processo, al soggetto originario. (V 2966/76, mass n 381726; (V 1994/76, mass n 380809).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)