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Sez. 3, Sentenza n. 1994 del 03/06/1976 (Rv. 380809 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - OMESSA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE INTRODUTTIVA, DELL'IMPUGNAZIONE O DELL'OPPOSIZIONE AD ALCUNA DELLE PARTI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380809-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - OMESSA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE INTRODUTTIVA, DELL'IMPUGNAZIONE O DELL'OPPOSIZIONE AD ALCUNA DELLE PARTI - CONSEGUENZE.*

La norma di cui all'art 102, ultimo comma, cod proc civ, enuncia una regola di portata generale, secondo la quale, nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, l'omessa citazione iniziale di alcuna delle parti non produce di per se la nullita del processo, ovvero l'inammissibilita della domanda, o dell'impugnazione o della opposizione, ma fa soltanto sorgere l'Obbligo per il giudice di disporre, e per le parti di eseguire, l'integrazione del contraddittorio. (V 2862/75, mass n 376895; (V 2521/69, mass n 342086; (V 845/67, mass n 326971; (V 1179/64, mass n 301689).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)