Sez. 1, Sentenza n. 4184 del 11/12/1974 (Rv. 372842 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - COMPRAVENDITA - IN GENERE - PREZZO - INDICAZIONE - NECESSITA - VALORE VENALE DEL BENE SUPERIORE AL PREZZO - OMISSIONE - IRRILEVANZA - INTERESSI MORATORI SULL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - CORRESPONSIONE - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - COMPRAVENDITA - IN GENERE - PREZZO - INDICAZIONE - NECESSITA - VALORE VENALE DEL BENE SUPERIORE AL PREZZO - OMISSIONE - IRRILEVANZA - INTERESSI MORATORI SULL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - CORRESPONSIONE - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
A norma degli artt 30, 73 e segg del RD 30 dicembre 1923 n 3269, sulla imposta di registro e dell'art 17 del RD 7 agosto 1936 n 1639, il contribuente e tenuto ad indicare, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, unicamente l'ammontare effettivo del prezzo convenuto nell'atto di trasferimento del bene e non anche il valore venale di questo, se eventualmente superiore al detto prezzo. Pertanto, l'omessa indicazione del valore venale del bene da parte del contribuente, non integra quella carenza di elementi necessari per la liquidazione del tributo che comporta, ai sensi della legge 28 marzo 1962 n 147, l'Obbligo del contribuente medesimo di corrispondere gli interessi moratori sull'imposta complementare dalla data in cui e dovuto il tributo principale. (V 645'73, mass n 362744).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 30, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 73, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 17, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)