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Sez. 1, Sentenza n. 645 del 09/03/1973 (Rv. 362744 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO - INTERESSI - MORATORI RETROATTIVI - APPLICABILITA - LIMITI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE.*
Stato
decisa il 1973-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362744-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO - INTERESSI - MORATORI RETROATTIVI - APPLICABILITA - LIMITI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE.*

Nei trasferimenti a titolo oneroso sono dovuti sul tributo complementare gli interessi moratori retroattivi previsti dall'art 3 della legge 26 gennaio 1961 n 29, interpretata, in via autentica, dall'articolo unico della legge 28 marzo 1962 n 147, salvo che il contribuente non dimostri che la divergenza fra il prezzo convenuto, indicato nell'atto, ed il valore accertato dall'ufficio in Sede di revisione, non dipende da fatto a lui imputabile. Il contribuente non ha tuttavia l'Obbligo di indicare il valore del bene se il prezzo pattuito sia ad esso inferiore (non importando di per se tale omissione un difetto di elementi necessari per la liquidazione del tributo addebitabile al contribuente stesso); ma se il fatto assunto dalla citata legge del 1961 a presupposto degli interessi moratori sul tributo complementare e costituito dal ritardo nell'adempimento del debito di imposta, presumibilmente collegato ad una condotta colposa del contribuente, ne segue che per il sorgere dell'Obbligo degli interessi a favore dell'amministrazione finanziaria non e necessaria una ulteriore prova della colpa del contribuente, ma grava su quest'ultimo l'Onere di dimostrare che la inesattezza dei dati sottoposti all'ufficio fiscale non e imputabile affatto ad esso contribuente. (Conf 2695/72, mass n 360332).*

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)