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Sez. 3, Sentenza n. 18357 del 18/03/2008 Cc. (dep. 07/05/2008) Rv. 240030 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Sequestro preventivo - Esaurimento della procedura di condono - Esigenze cautelari - Obbligo per il Tribunale del riesame di valutare la condonabilità dell'opera - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240030-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di condono edilizio, il Tribunale adìto a seguito di gravame cautelare (riesame o appello) avverso il sequestro preventivo di un immobile abusivo per il quale risulta esaurita la procedura di condono, è tenuto a valutare incidentalmente la condonabilità dell'opera abusiva, in quanto la plausibile prospettazione della futura applicabilità del condono edilizio si riverbera sulle esigenze cautelari che giustificano il vincolo reale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)