Sez. 3, Sentenza n. 3178 del 19/09/1996 Cc. (dep. 26/10/1996) Rv. 206676 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Sequestro preventivo - Istanza di revoca per acquisizione del diritto alla prosecuzione dei lavori - Oggetto della decisione del giudice - Fattispecie: omesso accertamento.
EDILIZIA - IN GENERE
Il giudice del sequestro preventivo, ai sensi del comma terzo dell'art. 321 cod. proc. pen., può essere investito di un'istanza di revoca ogni qual volta la parte ritenga venuto meno uno dei presupposti legali del sequestro stesso: se la parte deduce a sostegno della sua istanza la pendenza della procedura di condono edilizio, il giudice dovrà opportunamente valutare se permane il "fumus" del reato o se questo non sia già estinto per oblazione o per sanatoria edilizia; se, invece, la parte deduce di aver maturato il diritto alla prosecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 35, comma quattordicesimo, legge 28 febbraio 1985, n. 47, la decisione giudiziale deve essere concentrata sul presupposto del "periculum", che viene meno quando l'indagato o imputato del reato urbanistico abbia acquisito per legge, ricorrendone le condizioni, il diritto a proseguire i lavori edili sotto la sua responsabilità. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva rigettato l'appello avverso diniego di restituzione di manufatto edilizio, la S.C. ha osservato che l'impugnata ordinanza aveva omesso di accertare se nella fattispecie sussistevano in concreto tutte le condizioni che facevano venir meno l'esigenza cautelare perseguita col decreto di sequestro).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 3 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)