Sez. L, Sentenza n. 4605 del 06/03/2015 (Rv. 634597 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Eccezione di compensazione - Efficacia interruttiva - Condizioni e limiti - Accertamento relativo rimesso al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la proposizione dell'eccezione di compensazione da parte del debitore può assumere rilievo, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto sia effettuata con l'intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione, sicché, mentre è da escludere l'efficacia interruttiva dell'eccezione di compensazione totale, per quella parziale spetta al giudice di merito - la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea motivazione - verificare se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva attribuito efficacia interruttiva alla richiesta di compensazione parziale avanzata dalla società tramite l'invio della denuncia contributiva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)