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Sez. 3, Sentenza n. 23822 del 24/11/2010 (Rv. 614842 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Eccezione di compensazione - Efficacia interruttiva - Condizioni e limiti - Accertamento relativo rimesso al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2010-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614842-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Nella proposizione da parte del debitore della eccezione di compensazione può ravvisarsi efficacia interruttiva della prescrizione, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto sia effettuata con l'intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione; mentre tale efficacia è, dunque, da escludere nella proposizione della eccezione di compensazione totale, per quella parziale essa potrà conseguire detto effetto solo se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito. L'indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione, al fine di stabilire se essa importi o meno ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)