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Sez. 4, Sentenza n. 1736 del 27/11/1997 Ud. (dep. 11/02/1998) Rv. 210161 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Produzione e traffico illecito - Attività continuativa - Attenuante della lieve entità del fatto - Incompatibilità - Sussistenza - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1997-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210161-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativo non è incompatibile con l'attenuante della lieve entità del fatto, come si desume dall'art. 74, comma sesto, decreto pres. rep. n. 309 del 1990, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal quinto comma dell'art. 73, rende evidente che, a più forte ragione, è ammissibile configurare come lievi gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)