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Sez. 6, Sentenza n. 5415 del 10/03/1995 Ud. (dep. 11/05/1995) Rv. 201644 - 01

Stupefacenti - Commercio clandestino | Circostanza attenuante del fatto di lieve entità - Cessione continuativa - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201644-01

Stupefacenti - Commercio clandestino

Come risulta dall'art. 74, comma sesto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche la cessione continuativa a terzi di sostanze stupefacenti può integrare il fatto di lieve entità di cui al quinto comma, dell'art. 73 dello stesso d.P.R., avuto riguardo alla quantità e qualità della sostanza detenuta e spacciata, da accertarsi con riguardo al principio attivo, alla complessità ed all'ampiezza della organizzazione, al numero ed alla qualità dei soggetti coinvolti, nonché - più in generale - ad ogni altro profilo della vicenda che, secondo il giudizio discrezionale ma motivato del giudice di merito, appaia idoneo ad incidere sulla entità del fatto.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)