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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15605 del 22/06/2017 (Rv. 644810 - 02)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Provvedimento che sospende o chiude il processo esecutivo - Fissazione del termine per l’instaurazione della fase di merito - Necessità - Omissione da parte del giudice - Rimedi - Riassunzione dell’esecuzione all’esito dell’opposizione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2017-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644810-02

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Quando è stata proposta un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che sospende o chiude il processo, deve contestualmente fissare il termine per l’instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione (salvo che l’opponente stesso vi rinunzi) e, in mancanza, sarà possibile, per la parte interessata, chiedere l’integrazione del provvedimento ai sensi dell’art. 289 c.p.c., ovvero procedere direttamente all’instaurazione del suddetto giudizio di merito; peraltro, solo se il procedimento esecutivo non è stato definito, ma resta pendente, è eventualmente possibile, all’esito dell’opposizione, la riassunzione dell’esecuzione, mentre, se il processo esecutivo è stato, invece, definito con liberazione dei beni pignorati e non vi è stata opposizione accolta agli atti esecutivi, il giudicato sull’opposizione all’esecuzione potrà fare stato tra le parti solo ai fini di futuri eventuali nuovi processi, ma non sarà possibile la riassunzione dell’esecuzione, definitivamente chiusa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)