diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5060 del 04/03/2014 (Rv. 630644 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Omessa fissazione del termine giudiziale per l'introduzione del giudizio di merito o per la riassunzione davanti al giudice competente - Conseguenze - Esperibilità del procedimento di integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ. o instaurazione del giudizio di merito - Ammissibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630644-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, secondo comma, 617 e 619 cod. proc. civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o - nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod. proc. civ. - per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata può, ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., entro il termine perentorio ivi previsto, chiederne al giudice la relativa fissazione, ovvero può introdurre o riassumere, di sua iniziativa, il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)