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Sez. 6, Sentenza n. 9913 del 04/03/1975 Ud. (dep. 24/10/1975) Rv. 131025 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1975-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131025-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 164 cod pen, modificato con la legge n 220 del 1974, nella parte in cui non prevede la possibilita della concessione di un terzo beneficio nel caso di condanna a pena pecuniaria sospesa. Infatti, poiche la sospensione condizionale puo essere concessa anche di ufficio e con riferimento a criteri diversi da quello puramente economico, la disposizione del codice penale non contrasta con l'art 3 cost.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 12 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)