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Sez. 1, Sentenza n. 5852 del 23/01/1978 Ud. (dep. 19/05/1978) Rv. 138981 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DEI CITTADINI - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1978-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138981-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DEI CITTADINI - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata - in riferimento all'art 3 della Costituzione - la questione della legittimita costituzionale dell'art 164 del codice penale nel testo modificato dalla legge n 220 del 1974, sotto il profilo della disparita di trattamento che si verificherebbe tra chi, essendo stato condannato con una sola sentenza per piu delitti potrebbe ottenere la reiterazione del beneficio e chi, essendo stato condannato con piu di una sentenza a modeste pene detentive, verrebbe escluso dalla reiterazione del beneficio. La legge, infatti, ai fini della reiterazione della sospensione condizionale della pena, distingue tra recidivi primari e plurimi, dando la possibilita al giudice di concedere una seconda volta il beneficio soltanto ai primari. I condannati che si trovano nella stessa situazione giuridica vengono trattati, quindi, allo stesso modo e pertanto non si verifica la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini stabilito dall'art 3 della Costituzione. (nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimita costituzionale del predetto articolo, nella parte in cui non prevede la possibilita della concessione di un terzo beneficio nel caso di condanna a pena pecuniaria sospesa, V mass 131025, anno 1975. La Cassazione ha ritenuto che poiche il beneficio puo essere concesso anche di ufficio e con riferimento a criteri diversi da quello puramente economico, la predetta disposizione non contrasta con l'art 3 della Costituzione).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 12 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)