Sez. 2, Sentenza n. 53657 del 17/11/2016 Cc. (dep. 16/12/2016) Rv. 268982 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore di fatto - Omesso esame di un motivo di ricorso - Errore di fatto - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)