Sez. L, Sentenza n. 1752 del 06/03/1990 (Rv. 465679 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI - ATTITUDINE DELLA MACCHINA A PRODURRE LA SORDITÀ - GIUDIZIO NEGATIVO - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI - ATTITUDINE DELLA MACCHINA A PRODURRE LA SORDITÀ - GIUDIZIO NEGATIVO - PRESUPPOSTI.*
In tema di malattie professionali, il giudizio negativo dell'attitudine della macchina a produrre la sordità - il quale vale ad interrompere il nesso causale fra la malattia e la lavorazione (anche se questa sia "tabellata", ossia eseguita mediante utensili ad aria compressa, autonomi o costituenti parte di un macchinario diversamente azionato nel suo insieme) - deve essere fondato su di un rigoroso accertamento che tenga conto dell'esatto livello della rumorosità, calcolato in base a precisi parametri acustici e non espresso mediante apprezzamento soggettivo, specie in considerazione della Mancanza di previsione di una soglia minima di rumore, della variabilità della risposta individuale al fenomeno e della sua possibile incidenza solo concausale nel determinismo della malattia. (V 2135/87, mass n 451367; (V 5082/84, mass n 436883).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)