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Sez. L, Sentenza n. 308 del 10/01/2011 (Rv. 616076 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Dipendenti postali - Recapito della corrispondenza con il sistema detto "ad areola" in sostituzione del collega assente - Rifiuto della prestazione per impossibilità di provvedere, nell'arco dell'orario settimanale, alla consegna integrale della corrispondenza di competenza e aggiuntiva - Onere probatorio a carico delle parti - Ripartizione.
Stato
decisa il 2011-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616076-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di inadempimento della prestazione lavorativa da parte di dipendenti postali, tenuti al recapito della corrispondenza con il sistema detto "ad areola", in sostituzione del collega assente, mentre la società datrice di lavoro ha l'onere di provare che tra le prestazioni che il lavoratore è tenuto a svolgere vi sia anche quella di consegnare la corrispondenza, pro quota, del collega assente, assegnatario di altra zona della medesima areola, il lavoratore che non ha reso la specifica prestazione ha l'onere di provare che il suo rifiuto non costituisce inadempimento parziale della prestazione lavorativa, non essendo possibile provvedere, nell'arco del normale orario settimanale, alla consegna integrale della corrispondenza di competenza aggiuntiva, tenuto conto della quantità della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)