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Sez. L, Sentenza n. 17995 del 25/11/2003 (Rv. 568469 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Proclamazione di uno sciopero di dipendenti postali limitato allo straordinario - Predisposizione di un servizio per lo smaltimento integrale della corrispondenza secondo il sistema contrattuale cosiddetto ad "areole" - Condotta antisindacale - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Illegittimità del rifiuto della prestazione lavorativa corrispondente.
Stato
decisa il 2003-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568469-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Non costituisce comportamento antisindacale la condotta della s.p.a. Poste Italiane che, in occasione dell'astensione collettiva dal lavoro straordinario indetta da un'organizzazione sindacale, predisponga lo smaltimento integrale giornaliero della corrispondenza, in conformità alle disposizioni del contratto collettivo, secondo il sistema ad "areole", che richiede, dietro riconoscimento di un premio collegato al raggiungimento dell'obbiettivo, una prestazione ordinaria di maggiore intensità e gravosità da svolgersi nell'ambito dell'orario normale di lavoro settimanale. Ne consegue che l'omesso svolgimento da parte del lavoratore delle prestazioni così richieste costituisce rifiuto parziale di "ordinarie" prestazioni lavorative.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)