Sez. 5, Sentenza n. 3549 del 09/02/1999 Ud. (dep. 18/03/1999) Rv. 212765 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA | Rilevanza del vizio - Natura - Limiti.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di cui all'art 606 comma 1 lettera d) cod. proc. pen. (mancata assunzione di una prova decisiva) si configura come la denunzia di una sorta di "error in procedendo" che si verifica solo nel caso in cui l'assunzione della prova, richiesta e non effettuata, avrebbe potuto determinare una diversa valutazione da parte del giudicante. Occorre dunque fare riferimento alle motivazioni sviluppate in motivazione e verificare se i fatti che costituiscono l'oggetto della prova non ammessa siano idonei ad inficiare i dati posti a base del convincimento del giudice di merito. (Nella fattispecie, la Corte ha rilevato che la condanna del giornalista per il delitto di diffamazione a mezzo stampa non era fondata sul fatto che il giudice avesse erroneamente ritenuta falsa la notizia relativa al coinvolgimento della persona offesa in un'inchiesta giudiziaria (e, dunque, era irrilevante che il ricorrente fosse ammesso a produrre atti relativi a tale indagine), ma aveva alla base la accertata non veridicità di quanto dall'imputato riferito nel suo articolo circa la costituzione, il capitale sociale e la attività di una società, nella quale la persona offesa era interessata, società che si assumeva creata "ad hoc" per ottenere appalti di favore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 com. 3 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)