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Sez. 5 - , Sentenza n. 3593 del 10/02/2017 (Rv. 643103 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Irrituale produzione di documenti - Accettazione, anche implicita, della controparte - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643103-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, i documenti non elencati negli atti di parte cui sono allegati o, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta e depositata in originale, in violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere posti dal giudice a fondamento del proprio convincimento, a meno che la parte legittimata a far valere l’irregolarità non ne abbia accettato, anche implicitamente, il deposito, prendendone contezza ed assumendo posizione sulla loro efficacia probatoria, senza nulla eccepire relativamente alla loro irrituale produzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)