Sez. 2, Sentenza n. 4822 del 30/05/1997 (Rv. 504816 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Ritualità - Condizioni - Mancata accettazione della irrituale produzione di documenti - Per effetto della contumacia - Sussistenza - Conseguenze.
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI
Ai sensi degli artt. 74 ed 87 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, del cancelliere), di guisa che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione. Ne consegue che, accertata la irritualità della produzione in sede di giudizio di merito, la contumacia della parte interessata alla relativa rilevazione non consente di ritenerne sussistente una sua "accettazione implicita" (che dovrebbe conseguire ad una - non ipotizzabile - conoscenza della detta produzione), non risultando conferente, in proposito, il richiamo alla norma di cui all'art. 292 cod. proc. civ. (secondo la quale il contumace non ha, sì, diritto ad alcuna comunicazione dei documenti depositati dalla controparte, ma limitatamente alle sole ipotesi di produzioni documentali rituali), e non potendosi, immotivatamente, ritenere che la scelta processuale della contumacia comporti una implicita "mancata contestazione" di documenti irritualmente prodotti.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 78 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)