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Sez. 1, Sentenza n. 3856 del 08/08/1978 (Rv. 393423 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI - PAGAMENTO DEL DEBITO PRESCRITTO - ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE NATURALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - NATURA - IMPUGNABILITA PER INCAPACITA DEL DEBITORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393423-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI - PAGAMENTO DEL DEBITO PRESCRITTO - ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE NATURALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - NATURA - IMPUGNABILITA PER INCAPACITA DEL DEBITORE - ESCLUSIONE.*

Il pagamento del debito prescritto - sempreche non sia stata gia eccepita ed accertata la prescrizione - non costituisce adempimento di obbligazione naturale, ma adempimento di obbligazione civile, caratterizzato dalla rinunzia presunta ex lege a valersi della prescrizione gia compiuta: esso e, percio, atto non negoziale e non e impugnabile dal debitore a causa della propria incapacita (art 1191 cod civ), non richiedendo, a differenza dell'esecuzione di obbligazione naturale, la capacita di agire del solvens.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1191, Cod. Civ. art. 2034, Cod. Civ. art. 2940

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)