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Sez. 1, Sentenza n. 3616 del 07/08/1989 (Rv. 463565 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CITAZIONE - IDONEITÀ - MANCATA NOTIFICA AL CURATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463565-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CITAZIONE - IDONEITÀ - MANCATA NOTIFICA AL CURATORE - IRRILEVANZA.*

L'atto di citazione, pur se invalido come domanda giudiziale, inidoneo cioè a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di Costituzione in mora, ed avere perciò efficacia interruttiva della prescrizione, qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore. Detto principio trova applicazione anche nel caso in cui l'atto di citazione venga notificato soltanto al debitore che sia inabilitato, e non al suo curatore, in quanto l'adempimento dell'obbligazione che ne viene sollecitata, essendo un'attività non dispositiva, ma vincolata all'attuazione di un Obbligo preesistente, non eccedente l'ordinaria amministrazione, può essere, a norma del combinato disposto degli artt. 42 e 39 cod. civ., compiuta anche dall'inabilitato, senza necessità di assistenza del curatore. (V 4566/85, mass n 442024; (V 3003/85, mass n 440720; (V 3856/78, mass n 393423).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 424, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)