Sez. 5, Sentenza n. 7741 del 27/05/1999 Ud. (dep. 15/06/1999) Rv. 213690 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - IN GENERE | Qualificazione giuridica del fatto - Poteri del giudice - Limite: reale volontà del querelante - Fattispecie: omissione di controllo da parte del direttore responsabile.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - IN GENERE
Per stabilire la procedibilità del reato di cui all'art. 57 cod. pen. per il caso di omissione da parte del direttore responsabile del necessario controllo si deve tener conto del reale volere del querelante; solo se ne richieda comunque la punizione, anche fuori dell'ipotesi di concorso con l'autore della pubblicazione, il giudice è autorizzato a qualificare il comportamento omissivo ex art. 57, ancorché nella querela non vi sia puntuale riferimento alla predetta norma incriminatrice. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la procedibilità riguardando la querela sia gli autori dell'articolo che il direttore del quotidiano non solo per concorso di tutti nel reato di diffamazione a mezzo stampa, ma anche per ogni altro reato ravvisabile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)