Sez. 5, Sentenza n. 24381 del 25/03/2011 Ud. (dep. 16/06/2011) Rv. 250456 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Querela proposta, in ordine al solo reato di diffamazione, nei confronti del giornalista e del direttore responsabile - Efficacia anche in ordine al reato di omesso controllo, ex art. 57 cod. pen., ascrivibile al direttore - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giudice può ravvisare a carico del direttore responsabile di un giornale il reato di omissione di controllo, ex art. 57 cod. pen. - pur essendo stata la querela proposta esclusivamente per la diffamazione a mezzo stampa, nei confronti del giornalista e dello stesso direttore - in quanto non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialità, considerato che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità - da interpretare, non già in base al mero senso letterale delle espressioni usate, ma attraverso l'indagine della effettiva volontà della parte non vincolata a manifestarla con l'uso di formule rituali - e che spetta al giudice e non al privato attribuirne la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito il quale ha ritenuto decisivo il fatto che il querelante avesse individuato - in relazione alla diffamazione derivatagli dalla pubblicazione dell'articolo di stampa - quali destinatari della propria volontà di punizione, sia il giornalista che il direttore responsabile, ritenendo, invece, secondaria, e non vincolante, la circostanza che egli avesse inquadrato il fatto descritto nella fattispecie di cui all'art. 595 cod. pen., correttamente riqualificato dall'autorità giudiziaria nella forma colposa dell'omesso controllo per il direttore responsabile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)