Sez. 1, Sentenza n. 3115 del 12/04/1990 (Rv. 466644 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DOMANDA PAGAMENTO DELLA MAGGIOR SOMMA - CONDANNA AL VERSAMENTO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - EXTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DOMANDA PAGAMENTO DELLA MAGGIOR SOMMA - CONDANNA AL VERSAMENTO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - EXTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
In tema d'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, la pronuncia di condanna dell'espropriante al versamento, presso la cassa depositi e prestiti, della maggior somma liquidata all'espropriato non incorre in vizio di extrapetizione per il fatto che detto espropriato abbia domandato il pagamento direttamente in suo favore, trattandosi di accoglimento di tale domanda nei limiti previsti dalla legge, la quale impone l'indicata modalità per l'adempimento del debito indennitario (artt. 30, 48 e 55 della legge 25 giugno 1865 n. 2359).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 30, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)