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Sez. 1, Sentenza n. 3406 del 12/04/1994 (Rv. 486129 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Maggior somma riconosciuta all'espropriato - Condanna dell'espropriante al deposito presso la Cassa depositi e prestiti, nonostante richiesta diretta dell'espropriato - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486129-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

Con riguardo al giudizio d'opposizione contro la stima dell'indennità espropriativa effettuata in sede amministrativa, non sussiste il vizio di ultrapetizione nella pronuncia di condanna dell'espropriante al deposito della maggior somma riconosciuta all'espropriato presso la Cassa depositi e prestiti, allorché quest'ultimo abbia richiesto la condanna diretta in suo favore, atteso che il deposito costituisce un "quid minus" rispetto alla richiesta dell'opponente, nonché una mera modalità obbligatoria per l'adempimento del debito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)