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Sez. 2, Sentenza n. 26524 del 01/10/2025 (Rv. 676925-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Danno differenziale da risoluzione contrattuale - Criterio di calcolo - Quantificazione d'ufficio - Sussistenza - Necessità di domande o eccezioni di compensazione propria - Esclusione - Fattispecie. RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676925-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Il danno da risoluzione per inadempimento contrattuale deve essere commisurato al differenziale tra il valore delle prestazioni non eseguite e la prestazione a carico della parte non inadempiente, senza che a tal fine sia necessario che la parte inadempiente proponga domande o eccezioni di compensazione propria, poiché in presenza di crediti e debiti originati da un medesimo rapporto deve procedersi d'ufficio alla loro compensazione impropria. (Nella specie, relativa a preliminare di trasferimento di quote di produzione di tabacco e dei connessi benefici comunitari, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva liquidato il danno da risoluzione commisurandolo al totale degli importi che la parte non inadempiente avrebbe ricevuto per i benefici anzidetti).

Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1241

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)