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Sez. 2, Sentenza n. 22507 del 30/06/2026 (Rv. 679135-05)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA | Compensazione cd. impropria - Conseguenze - Rilevabilità ex officio anche in appello - Limiti.
Stato
decisa il 2026-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679135-05

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA

In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che scaturiscono da uno stesso rapporto e si risolve in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consentendo al giudice di procedere, d'ufficio, al relativo accertamento, anche in appello, senza necessità di un'eccezione di parte o di una domanda riconvenzionale, purché l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo.

Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)