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Sez. 6, Sentenza n. 4946 del 24/02/1997 Ud. (dep. 28/05/1997) Rv. 208913 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Testimonianza della persona offesa - Unica fonte di prova - Fonte di convincimento del giudice - Possibilità - Criteri.
Stato
decisa il 1997-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208913-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

In tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice può fondare il proprio convincimento anche sulla sola deposizione della persona offesa, salvo in tal caso il controllo sulla sua credibilità, da effettuare con ogni necessaria cautela e cioè con un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di altri elementi probatori; di modo che tale testimonianza può essere assunta, da sola, come fonte di prova unicamente se essa veniva sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)