Sez. 3, Sentenza n. 22848 del 27/03/2003 Ud. (dep. 23/05/2003) Rv. 225232 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - PERSONA OFFESA | Unica fonte di prova - Fonte di convincimento del giudice - Possibilità - Valutazione - Criteri.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - PERSONA OFFESA
In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa e quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)