Sez. L, Sentenza n. 8616 del 07/08/1991 (Rv. 473421 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Legittimazione | Ordinanza-ingiunzione per violazione degli artt. 20 e 21 del D.P.R. n. 1124 del 1965 - Opposizione - Legittimazione passiva - Del Ministero del Lavoro - Esclusione - Dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente - Sussistenza.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Legittimazione
Passivamente legittimato nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione emessa ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (obbligo di istituzione dei libri paga e matricola) è l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente a ricevere il rapporto sulle riscontrate violazioni e ad emettere il relativo provvedimento sanzionatorio, quale organo periferico - all'uopo individuato in attivazione del decentramento disposto dall'art. 17 della citata legge n. 689 del 1981 - del Ministero del Lavoro, e non quest'ultimo.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 20 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 21 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 683 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)